Procedura operativa - Gestione delle richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento

CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 18 del Testo Integrato Settlement Gas definisce le modalità di svolgimento delle sessioni di aggiustamento da parte delle imprese di Trasporto e del Responsabile del Bilanciamento.

L’articolo 28 dell’allegato alla delibera 554/2019/R/Gas prevede che le imprese di trasporto definiscano una procedura operativa[1] che individui le modalità di gestione delle richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative alle sessioni di aggiustamento, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, con particolare riferimento alle richieste di revisione dei dati di misura.

 

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI REVISIONE DELLA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO NELL’AMBITO DELLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

A valle della pubblicazione/trasmissione degli allocati relativi alla sessione di aggiustamento di cui alla Delibera 670/2017, l’utente del bilanciamento ha la facoltà di formulare delle osservazioni ai dati comunicati dall’impresa di trasporto entro cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione/pubblicazione dei dati.

  1. Osservazione ai dati trasmessi relativa ad un errore manifesto dell’impresa di Trasporto:

L’utente, entro le tempistiche di cui sopra, invia tramite posta certificata, all’impresa di trasporto e contestualmente all’impresa maggiore di trasporto, una richiesta di revisione della contabilità del gas specificando:

  • Il PdR oggetto di allocazione anomala;
  • Il giorno in cui il dato risulta anomalo;
  • Un nominativo della persona a cui il Trasportatore può rivolgersi in caso di necessità,
  • Una breve descrizione circa la motivazione.

L’impresa di trasporto risponderà allo shipper entro le tempistiche previste all’art 34 dell’allegato alla delibera 554/2019/R/Gas; tale risposta dovrà contenere i requisiti minimi di seguito elencati (di cui all’art. 27.2 dell’allegato alla delibera 554/2019/R/Gas):

  • La data di ricevimento della richiesta;
  • La ragione sociale del richiedente;
  • L’indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall’impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
  • L’accettazione o meno della richiesta avanzata dall’utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
  • In caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Analogamente verrà comunicato all’Impresa maggiore di Trasporto se il trasportatore ha dato seguito o meno alla richiesta dello shipper, al fine di coordinarsi per il caricamento dei nuovi dati.

 

  1. Osservazione ai dati trasmessi relativa ad altri casi (tra gli altri, quelli che richiedono il coinvolgimento dell’impresa di distribuzione):

L’utente, entro le tempistiche di cui sopra, invia tramite posta certificata all’impresa di trasporto, all’impresa distributrice coinvolta, e contestualmente all’impresa maggiore di trasporto, una richiesta di revisione della contabilità del gas specificando:

  • Il PdR oggetto di allocazione anomala;
  • Il giorno in cui il dato risulta anomalo;
  • Un nominativo della persona a cui il Trasportatore può rivolgersi in caso di necessità;
  • L’impresa distributrice coinvolta;
  • Una breve descrizione circa la motivazione.

L’impresa di Trasporto si coordina con l’impresa distributrice coinvolta nel processo di revisione della contabilità e quest’ultima dovrà a sua volta inviare tramite pec al Trasportatore (con l’utente del bilanciamento richiedente in copia) entro e non oltre il 10 giugno 2024 (per le sessioni di aggiustamento pluriennali) la volontà di procedere o meno, accompagnata da adeguata motivazione, alla trasmissione di dati di misura rettificati necessari a dar seguito al ricalcolo delle allocazioni di aggiustamento al fine di consentire a SGI il coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto.

Qualora il distributore ritenga di non dover dar seguito alla rettifica del dato trasmesso all’impresa di trasporto questa non potrà in alcun modo procedere al ricalcolo delle allocazioni e pertanto rimarrà valido quanto già pubblicato/trasmesso agli utenti in esito alla sessione di aggiustamento.

Qualora invece il distributore ritenga di dover dar seguito alla rettifica del dato trasmesso all’impresa di trasporto, il distributore (previa comunicazione via pec entro i termini di cui sopra) dovrà provvedere anche al caricamento delle rettifiche sul portale informatico Polaris entro e non oltre il 13 giugno 2024 per dare modo all’impresa di trasporto di procedere al ricalcolo delle allocazioni di aggiustamento e comunicare i nuovi dati all’impresa maggiore di trasporto.

In entrambi i casi (sia che il distributore intenda rettificare i dati trasmessi, sia che l’impresa distributrice non debba procedere alla rettifica) l’impresa di trasporto risponderà all’utente del bilanciamento entro le tempistiche previste all’art 34 dell’allegato alla delibera 554/2019/R/Gas; tale risposta dovrà contenere i requisiti minimi di seguito elencati (di cui all’art. 27.2 dell’allegato alla delibera 554/2019/R/Gas):

  • La data di ricevimento della richiesta;
  • La ragione sociale del richiedente;
  • L’indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall’impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
  • L’accettazione o meno della richiesta avanzata dall’utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
  • In caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Successivamente, secondo tempistiche di rielaborazione che dipendono dalle richieste pervenute, SGI provvede a rendere disponibili gli esiti della sessione di aggiustamento pregressa che sono considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica.

Per tutti i casi in cui sia pervenuta a SGI una richiesta di revisione degli esiti della sessione di aggiustamento pregressa da parte di un Utente, sarà data adeguata informativa all’Autorità delle comunicazioni pervenute dalle imprese di distribuzione, nonché dei casi in cui a SGI non sia pervenuta nessuna comunicazione.

 

[1] La presente procedura sarà oggetto di un successivo aggiornamento al fine di consentire la gestione delle richieste di revisione anche con riferimento agli esiti delle sessioni di aggiustamento di cui al TISG, Titolo V. Inoltre, la procedura potrà essere oggetto di successive modifiche la cui adozione potrebbe rendersi opportuna alla luce della sua applicazione iniziale.