Tariffe di Trasporto per l'Anno Termico 2012-2013

TARIFFE DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO PER L'ANNO 2013

Vengono di seguito pubblicate le condizioni tariffarie riguardanti i servizi di trasporto continuo ed interrompibile che SGI applica per l'Anno 2013.

Tali condizioni sono state calcolate secondo quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 184/09 riguardante i criteri per il trasporto e il dispacciamento di gas naturale per il terzo periodo di regolazione. La proposta tariffaria di SGI è stata approvata dall’Autorità mediante la delibera n. 515/2012/R/GAS.

Trasporto continuo

La tariffa di trasporto T per l’Utente che consegna il gas nel Punto di Entrata “e” e lo preleva al Punto di Riconsegna “r” è data dalla seguente formula:

T= ( Ke * CPe) + (Ku * CPu ) + (Kr * CRr) + V *(CV)

dove:

  • Ke: capacità conferita all’Utente nel Punto di Entrata e della Rete Nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
  • CPe : corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla Rete Nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel Punto di Entrata e della Rete Nazionale di gasdotti , espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
  • Ku : capacità conferita all’Utente nel Punto di Uscita u della Rete Nazionale di gasdotti , espressa in metri cubi/giorno;
  • CPu : corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla Rete Nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel Punto di Uscita u della Rete Nazionale di gasdotti , espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
  • Kr : capacità conferita all’Utente nel Punto di Riconsegna r delle Reti Regionali di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno;
  • CRr : corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle Reti Regionali, relativo ai conferimenti nel Punto di Riconsegna r delle Reti Regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno;
  • V : quantitativo di gas immesso in rete, espresso in metri cubi;
  • CV : corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/metro cubo;

La tariffa di trasporto del gas è quindi costituita dalle seguenti componenti:

quota capacity su RNG: ( Ke * CPe) + (Ku * CPu )

quota capacity su RRG : (Kr * CRr)

quota commodity: V *(CV)

Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso la sola Rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CV è ridotto del 60% ai sensi dell’art.14.4 dell’Allegato A alla Deliberazione n°184/09 (RTTG).

Nel caso in cui il servizio di trasporto sia svolto attraverso Reti Regionali di gasdotti senza transito attraverso la Rete Nazionale di gasdotti, il corrispettivo CV è ridotto del 40% (art.14.5 della RTTG).

Quota capacity su RNG

Alla Rete Nazionale di gasdotti si applica un sistema tariffario di tipo "entry-exit": le tariffe pagate dall’Utente in ingresso ed in uscita dal sistema sono infatti svincolate dal percorso virtuale effettuato dal gas dell’Utente immesso nel Punto di Entrata “e” e prelevato nel Punto di Uscita “u”. Le tariffe di entry e di exit sono calcolate ed applicate dall'Impresa Maggiore per tutto il sistema di trasporto nazionale, ed i relativi ricavi saranno ripartiti tra Snam Rete Gas ed SGI.

Quota capacity su RRG

Il corrispettivo unitario di capacità regionale è unico per tutto il sistema regionale italiano ed è calcolato dall’Impresa Maggiore ai sensi di quanto previsto dall’art. 12.1 della RTTG.

Il corrispettivo di capacità massimo per il trasporto sulla Rete Regionale italiana per l'Anno 2013 è pari a:

Corrispettivo unitario di capacità per la Rete Regionale CRr

€/a/Sm³/g

1,345163



I Punti di Riconsegna la cui distanza D dalla Rete Nazionale risulta inferiore a 15 Km godono di una riduzione proporzionale del corrispettivo secondo la formula:

Corrispettivo unitario di capacità per la Rete Regionale ridotto CRd

D/15 × CRr


Ai sensi dell’art. 12.5 della RTTG per le distanze da RN per ciascun punto di riconsegna della rete si può fare riferimento alle pubblicazioni mensili delle Capacità e Caratteristiche dei PdR per l'Anno Termico 2012-2013: 

Quota commodity

Il corrispettivo variabile CV (pari a 0,003226 €/Sm³/g) è applicato ai volumi immessi dai Punti di Entrata (esclusi i siti di stoccaggio) e dai Punti di Consegna da Produzione Locale. Ai primi, i corrispettivi variabili sono applicati dall’Impresa Maggiore, mentre alle produzioni immesse dai Punti di Consegna da Produzione Locale (che pertanto transitano esclusivamente su Rete Regionale), SGI applicherà il corrispettivo variabile scontato del 40%.

Trasporto interrompibile

Secondo quanto previsto dall’art. 11.1 della RTTG, l’impresa maggiore rende disponibile nei Punti di Entrata interconnessi con l’estero un servizio di trasporto interrompibile secondo le modalità definite nel codice di rete applicando corrispettivi di capacità ridotti. Inoltre l’impresa maggiore pubblica i criteri adottati per la determinazione delle capacità interrompibili e continue nei punti di entrata (art. 11.2 RTTG).

Al fine di poter accedere alle condizioni tariffarie offerte per il servizio di trasporto di tipo interrompibile, gli utenti devono fornire ad SGI, contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che certifichi che i clienti finali per i quali viene richiesta capacità di trasporto interrompibile siano stati inseriti nella comunicazione effettuata all’Impresa Maggiore attraverso il sistema informativo predisposto dalla stessa per la gestione delle comunicazioni previste dalla procedura di emergenza climatica.

Corrispettivi di trasporto su rete regionale nei casi di avviamento

In accordo con quanto previsto dalla RTTG all’art.13.1 SGI riconosce, nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi al sistema gestito dal Trasportatore e per il periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna (così come definito nel capitolo 6 “Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna” del Codice di Rete), una riduzione del corrispettivo CRr pari al 50% ed al 25% rispettivamente nei primi sei e nei successivi tre mesi del periodo di avviamento.

La riduzione del corrispettivo CRr, prevista dall’art. 13.1, si applica anche nel caso di interventi di rifacimento dell’impianto esistente tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacità del punto di riconsegna superiore al 10%. (art.13.2 RTTG).

Corrispettivo di trasporto su rete regionale nei casi di prelievi fuori punta

In accordo con quanto previsto dalla RTTG all’art. 13.4, per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta (così come definiti dal Codice di Rete di SGI), ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita, SGI riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo CRr.

In accordo con quanto stabilito dall’art. 15.3.2 della delibera n. 137/02, qualora durante il periodo di punta il limite di cui sopra venga superato, SGI applicherà, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo CRr aumentato del 30%.

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI MISURA PER L'ANNO 2013

Corrispettivo di misura

E’ confermato per l’anno 2013 un corrispettivo transitorio CMT per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, ed è applicato dalle imprese di trasporto alla capacità conferita nei punti di riconsegna agli utenti del servizio (art.2.1 della Deliberazione n°184/09). Il corrispettivo di misura è pari a:

Corrispettivo di Misura Transitorio

€/a/Sm³/g

0,064848

Componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha introdotto alcune componenti tariffarie, addizionali rispetto alla tariffa di trasporto, destinate alla copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas.

Le componenti attualmente valide a carico degli utenti del trasporto, applicate al volume immesso nella Rete Nazionale come maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV sono:

a. la componente tariffaria φ espressa in euro/Smc, a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr di cui all’articolo 17 della RTTG;

b. il corrispettivo unitario variabile CVI, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui all’art. 3 della deliberazione n. 277/07;

c. il corrispettivo unitario variabile CVFG, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL, di cui all’art. 18 della deliberazione n. 92/08;

d. il corrispettivo unitario variabile CVOS, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, di cui all’art. 10bis della deliberazione n. 29/11, e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l’erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;

e. il corrispettivo unitario variabile CVLIC, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle partite economiche, presso la Cassa a valere sul "Conto oneri di trasporto", relative all'applicazione del meccanismo di premi e penalità per l'accelerazione degli investimenti di sviluppo della rete nazionale, di cui all’art. 10 della deliberazione n. 156/11;

f. il corrispettivo unitario variabile CVBL, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas, di cui all’art. 10 della deliberazione n. 155/11;

Le componenti attualmente valide a carico degli utenti del trasporto, applicate al volume prelevato nei punti di riconsegna sono:

g. la componente tariffaria SD, di segno negativo, espressa in euro/Smc, finalizzata ad assicurare l’invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;

h. la componente tariffaria GST, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;

i. la componente tariffaria RET, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.

Le componenti tariffarie sopra descritte sono valorizzate ad inizio di ogni trimestre dall’Autorità con apposita deliberazione pubblicata sul proprio sito.