COMITATO DI CONSULTAZIONE

Articolo 5, Delibera ARG/gas 55/09

5.1 Le imprese del medesimo settore di attività individuano e comunicano all’Autorità l’impresa che provvede alla costituzione del Comitato di consultazione: in caso di mancato accordo, la costituzione del Comitato di consultazione relativo al settore di attività avverrà a cura dell’impresa maggiore del medesimo settore di attività.

5.2 L’impresa delegata alla costituzione del Comitato di consultazione provvede a pubblicare sul proprio sito internet le relative modalità di adesione ed aggiornamento entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ed a comunicarne gli esiti all’Autorità ed alle parti interessate entro i 15 giorni successivi.

5.3 Possono far parte del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:

a) gli utenti del servizio, in forma singola o associata;

b) le altre imprese;

c) le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione;

d) gli utenti di altri settori di attività facenti parte dei relativi Comitati;

e) i segretari dei Comitati di consultazione degli altri settori di attività.

5.4 Le modalità di funzionamento del Comitato di consultazione sono definite dai soggetti che ne fanno parte, nel rispetto dell’espressione di ciascuno dei partecipanti: per consentire un ordinato svolgimento dei lavori del Comitato di consultazione va in ogni caso limitata la partecipazione ad un rappresentante per ciascuno dei soggetti titolati e garantita la presenza di un segretario.

5.5 Il Comitato di consultazione provvede a:

  • esprimere il proprio parere sulle proposte di aggiornamento, nonché sui nuovi codici sottoposti a consultazione;
  • segnalare all’Autorità e/o all’impresa le tematiche che, a suo parere, richiederebbero cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, a seguito di mutate condizioni sul mercato del gas.